FAQ

L’agente immobiliare è un mediatore specializzato nelle transazioni immobiliari e aziendali. Per esercitare questa attività, è necessario essere iscritti al R.E.A. come Agenti di Affari in Mediazione, regolamentati dalla legge n. 39 del 1989 e successive integrazioni e modifiche. Per diventare un agente immobiliare è necessario soddisfare i seguenti requisiti: • Non aver commesso reati penali gravi; • Avere cittadinanza italiana o permesso di soggiorno valido; • Superare un esame di ammissione presso la Camera di Commercio, presentando la copia del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, nonché l’attestato di frequenza al corso per agente immobiliare. Le competenze dell’agente immobiliare includono la conoscenza di una vasta gamma di argomenti riguardanti le transazioni immobiliari o aziendali, tra cui: • L’estimo; • Le norme di diritto privato e pubblico contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi applicabili; • Le leggi fiscali e tributarie nazionali e locali; • La tecnica bancaria; • Le norme e i principi di urbanistica e di progettazione; • Le nozioni merceologiche inerenti alle tecniche costruttive e ai materiali edilizi.

Per riconoscere un agente immobiliare da uno abusivo, è necessario verificare il suo tesserino professionale e il numero di iscrizione al R.E.A. della Camera di Commercio. L’esercizio abusivo della professione comporta sanzioni penali e amministrative. Chiedere SEMPRE di visionare il tesserino (un agente immobiliare serio lo tiene sempre a portata di mano) e il numero di iscrizione al R.E.A. della Camera di Commercio. Puoi verificare gratuitamente e in qualunque momento, se effettivamente stai interagendo con un agente immobiliare collegandoti al Registro delle Imprese.

Sì, la valutazione immobiliare è un servizio che o riamo gratuitamente. Può richiederla facilmente compilando il form disponibile sul nostro sito, nella sezione: “Scopri quanto vale la tua casa – Richiedi una valutazione gratuita.”: Richiedi una Valutazione immobiliare.

Le commissioni per la vendita sono variabili e dipendono da diversi fattori, come il tipo di proprietà, la difficoltà di vendita e la quantità di pubblicità necessaria. Tuttavia, quando si sceglie un’agenzia immobiliare, è importante considerare non solo il costo, ma anche la professionalità, la correttezza e la trasparenza. A volte è meglio pagare un po’ di più per essere seguiti durante tutto il processo immobiliare. In generale, le commissioni variano dal 2%+IVA al 4%+IVA, esclusi casi particolari.

Il diritto del mediatore a percepire la provvigione non nasce dalla mera conclusione del contratto definitivo, bensì dal perfezionamento dell’affare. Questo significa che il mediatore ha diritto alla provvigione quando tra le parti si instaura un vincolo giuridico vincolante, che consente loro di agire per l’esecuzione del contratto. In pratica, la sottoscrizione di un contratto preliminare è sufficiente per far sorgere il diritto del mediatore alla provvigione, a condizione che tale contratto sia valido e conforme ai requisiti di legge. Pertanto, il mediatore è legittimato a richiedere il pagamento della commissione già al momento della firma del preliminare. Tuttavia, la possibilità di posticipare il pagamento della provvigione a una data successiva rappresenta una facoltà del mediatore, che può concedere tale agevolazione in base a valutazioni personali o a specifici accordi con il cliente.

No, la provvigione per la vendita o la locazione sarà dovuta esclusivamente in caso di conclusione positiva dell’affare.

Si, nel caso in cui si firmi un contratto preliminare di vendita tramite l’agenzia immobiliare e poi non si proceda all’acquisto, è comunque necessario pagare la commissione. Tuttavia, se l’agenzia commette errori o omissioni che pregiudicano il buon esito dell’affare, il cliente non sarà tenuto a pagare la commissione.

Firmando un incarico in esclusiva il venditore si obbliga a non conferire incarico ad altre agenzie immobiliari né a terzi né a porre in vendita l’immobile direttamente o per interposta persona per tutto il periodo di vigenza dell’incarico. La violazione dell’obbligo di esclusiva comporterà il pagamento da parte del venditore/locatore della clausola penale. Per contro, il venditore/locatore e l’agente immobiliare hanno diritto di recedere dall’incarico dandone comunicazione scritta all’altra parte e pagando un corrispettivo. Resta inteso che, in ogni caso, il diritto di recesso potrà essere esercitato solo fino a che non venga comunicata una proposta d’acquisto conforme all’incarico ricevuto.

Si tratta di un incarico di vendita in cui l’agente immobiliare incaricato gestirà personalmente l’intera trattativa, mantenendo con il venditore un rapporto diretto e privilegiato come unico referente. Pur restando l’unico interlocutore, l’agente collaborerà attivamente con altri professionisti della rete Re/Max e con agenti indipendenti, al fine di massimizzare la visibilità dell’immobile e aumentare le opportunità di vendita.

Assolutamente sì. Si obbliga a: • Impegnare la sua organizzazione per promuovere diligentemente la vendita (a titolo esemplificativo mediante pubblicità su siti internet, locandine, ecc.) • Comunicare al venditore, ai sensi dell’art. 1759 c.c., tutte le circostanze note alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possono influire sulla conclusione di esso; • Trasmettere al venditore tempestivamente le proposte di acquisto efficaci e conformi all’incarico; • Fornire le prestazioni di cui alla L.39/89 • Non richiedere un prezzo di vendita diverso da quello stabilito dall’incarico; • Verificare sulla documentazione attestante il titolo di provenienza consegnatagli dal venditore, la legittimazione dello stesso a disporne. • Dietro richiesta del venditore, l’Agenzia fornirà informazioni sull’attività di mediazione svolta.

Sì. Il contratto preliminare deve essere registrato entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione (art. 13 D.P.R. 131/86 e art. 10 della Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/86). Gli Agenti immobiliari sono solidamente responsabili per la registrazione e per il pagamento delle imposte dovute in base ai contratti preliminari. Resta salvo il diritto di rivalsa del mediatore nei confronti delle parti nel cui interesse è stato stipulato l’atto.

Sì è obbligatorio, salvo per i contratti con durata massima 30 giorni. La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla stipula del contratto (art.17 D.P.R. 131/86).

Il prezzo al metro quadro rappresenta un indice indicativo e approssimativo del valore di un immobile.
Tuttavia, il prezzo di vendita effettivo viene determinato “a corpo”, ovvero considerando l’immobile nella sua totalità e non semplicemente sulla base della superficie.
Questo perché il valore finale dipende da una serie di fattori specifici, tra cui: classe energetica, esposizione e luminosità, qualità dei materiali e delle finiture, presenza di accessori e dotazioni aggiuntive, stato di conservazione, posizione e contesto immobiliare.
Per ottenere una valutazione precisa e affidabile, è fondamentale rivolgersi a un professionista del settore: un agente immobiliare qualificato, in grado di analizzare ogni aspetto e fornire una stima accurata del valore di mercato.

Per richiedere una valutazione, è sufficiente compilare il form presente sul nostro sito nella sezione “Scopri quanto vale la tua casa, richiedi una valutazione gratuita”, inserendo i dati richiesti. In alternativa, puoi visitare la pagina Contatti per ulteriori modalità di richiesta.

L’A.P.E. è un documento obbligatorio per legge, necessario per la vendita e la pubblicizzazione di un immobile, che può essere redatto solo da tecnici abilitati nella regione. Rappresenta l’etichetta energetica dell’immobile, che, in base a molteplici parametri, non solo strutturali, esprime il consumo energetico dell’abitazione in termini di KW/mq e una lettera dalla A alla G, dove G indica la classe più bassa con il maggior consumo e la A quella più alta con il minor consumo energetico. Il tempo di rilascio del documento varia dai 5 ai 10 giorni ed ha una durata di 10 anni. Il costo (comprensivo di IVA e tasse regionali) è di circa 200 €.

La caparra confirmatoria e il deposito fiduciario sono strumenti utilizzati in ambito contrattuale, ma con finalità e implicazioni giuridiche differenti:
– caparra confirmatoria: è una somma di denaro data da una parte all’altra al momento della firma di un contratto, a garanzia dell’adempimento dell’accordo.
In caso di inadempimento:
– se chi ha dato la caparra non adempie, la perde. – se chi l’ha ricevuta è inadempiente, deve restituirla raddoppiata. Oltre a ciò, la parte lesa può chiedere anche il risarcimento del danno ulteriore.
– deposito fiduciario: è una somma di denaro versata a un soggetto terzo (agente immobiliare) che agisce come custode neutrale. Il denaro viene rilasciato solo al verificarsi di determinate condizioni stabilite dalle parti.
Non ha funzione di garanzia in senso stretto, ma serve a tutelare entrambe le parti fino al perfezionamento dell’accordo.

Il rogito, o atto notarile, è l’atto conclusivo del processo per diventare proprietario di un immobile. È il contratto con il quale le parti formalizzano le loro reciproche volontà in merito al trasferimento della proprietà di un immobile. Questo contratto viene sottoscritto dinanzi ad un notaio, il quale, oltre a registrarlo, provvede anche a trascriverlo presso i Pubblici Registri immobiliari in modo che la compravendita sia resa pubblica ed abbia efficacia anche nei confronti dei terzi. Al momento dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà, si trasferisce anche il possesso dell’immobile, che deve essere libero da cose o persone salvo diverse pattuizioni fra le parti.